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ANIT - Associazione Nazionale Per l'Incremento Turistico
   LE CASE DA GIOCO IN ITALIA
Attualmente in Italia sono operanti quattro casinò, tutti dislocati nel nord del Paese: Sanremo, Campione d'Italia, Venezia, Saint Vincent. I primi tre sono stati istituiti in forza di Decreti Legge; precisamente: il R.D.L. n° 2448 del 22/12/1927 per Sanremo, il R.D.L. n° 201 del 2/3/1933 per Campione, il R.D.L. n° 1404 del 16/7/1936 per Venezia; il casinò di Saint Vincent fu invece istituito con Decreto del Presidente del Consiglio della Valle il 3 aprile 1946.
 
Con i primi tre decreti (formati ciascuno da un solo articolo), poi convertiti in legge, fu data "facoltà al Ministero dell'Interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato" i rispettivi Comuni "ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assestamento dei loro bilanci ed all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili". Il Decreto del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta fu assunto invece per iniziative in campo turistico, demandate alla Regione sulla base dell'articolo 12 del D.L. Lgt 7/9/1945 n°545.
 
Tutti e quattro i citati decreti sono stati adottati senza un'espressa deroga al codice penale. L'anomalia fu rilevata dallo stesso Consiglio di Stato con decisione del 10 giugno 1969, emessa nella causa tra l'A.T.A. (all'epoca società concessionaria del casinò di Sanremo), il Comune di Sanremo e il Ministero dell'Interno. In quell'occasione il Consiglio di Stato rilevò che la potestà normativa primaria - che si manifesta con l'emanazione delle leggi - appartiene al Parlamento. Manifestò quindi dubbi circa la legittimità dell'art. 1 del R.D.L. 2448/1927, in quanto attribuisce ad un organo diverso dal Governo non una mera competenza amministrativa ma una potestà sostanzialmente legislativa, che è svincolata, inoltre, per quanto riguarda l'esercizio, da ogni limitazione temporale e da qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri direttivi. Rimandò pertanto la questione alla Corte Costituzionale, la quale, purtroppo, con ordinanza n.82 del 1972, restituì gli atti al Consiglio di Stato, essendo stato dichiarato, nelle more del giudizio, il fallimento dell'A.T.A.