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ANIT - Associazione Nazionale Per l'Incremento Turistico
| LE CASE DA GIOCO IN ITALIA |
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Attualmente in Italia sono operanti quattro casinò, tutti
dislocati nel nord del Paese: Sanremo, Campione d'Italia,
Venezia, Saint Vincent. I primi tre sono stati istituiti in
forza di Decreti Legge; precisamente: il R.D.L. n° 2448 del
22/12/1927 per Sanremo, il R.D.L. n° 201 del 2/3/1933 per
Campione, il R.D.L. n° 1404 del 16/7/1936 per Venezia; il
casinò di Saint Vincent fu invece istituito con Decreto del
Presidente del Consiglio della Valle il 3 aprile 1946. |
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| Con i primi tre decreti (formati ciascuno da un solo
articolo), poi convertiti in legge, fu data "facoltà al
Ministero dell'Interno di autorizzare, anche in deroga alle
leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello
Stato" i rispettivi Comuni "ad adottare tutti i provvedimenti
necessari per poter addivenire all'assestamento dei loro bilanci
ed all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili". Il
Decreto del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta fu
assunto invece per iniziative in campo turistico, demandate alla
Regione sulla base dell'articolo 12 del D.L. Lgt 7/9/1945 n°545. |
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| Tutti e quattro i citati decreti sono stati adottati senza
un'espressa deroga al codice penale. L'anomalia fu rilevata
dallo stesso Consiglio di Stato con decisione del 10 giugno
1969, emessa nella causa tra l'A.T.A. (all'epoca società
concessionaria del casinò di Sanremo), il Comune di Sanremo e il
Ministero dell'Interno. In quell'occasione il Consiglio di Stato
rilevò che la potestà normativa primaria - che si manifesta con
l'emanazione delle leggi - appartiene al Parlamento. Manifestò
quindi dubbi circa la legittimità dell'art. 1 del R.D.L.
2448/1927, in quanto attribuisce ad un organo diverso dal
Governo non una mera competenza amministrativa ma una potestà
sostanzialmente legislativa, che è svincolata, inoltre, per
quanto riguarda l'esercizio, da ogni limitazione temporale e da
qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri direttivi. Rimandò
pertanto la questione alla Corte Costituzionale, la quale,
purtroppo, con ordinanza n.82 del 1972, restituì gli atti al
Consiglio di Stato, essendo stato dichiarato, nelle more del
giudizio, il fallimento dell'A.T.A. |
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