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ANIT - Associazione Nazionale Per l'Incremento Turistico
   STATUTO
Art.1 (costituzione)
é costituita una associazione con la denominazione "Associazione Nazionale per l'incremento Turistico - A.N.I.T." La natura giuridica dell'Associazione è quella delle Associazioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art.2 (sede) L'Associazione ha sede in Roma e può costituire sede temporanea presso il Comune del Presidente pro-tempore, nonché filiali e succursali anche all'Estero.

Art.3 (Scopo)
L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, in generale si propone di:
  • sviluppare azione di informazione, documentazione e divulgazione per ogni attività atta a favorire lo sviluppo economico ed il progresso turistico del Paese con particolare riferimento a quello dei Comuni associati;
  • costituire, attraverso una costante attività di contatto con l'opinione pubblica, gli organi di governo, i parlamentari e gli enti preposti, la base per una politica comune per lo sviluppo turistico del Paese;
  • valorizzare le iniziative, le attività e le attrezzature interessanti l'economia del Paese con riguardo a tutte le possibilità di incremento turistico;
  • assumere ed adottare ogni iniziativa che sia ritenuta utile ed opportuna per il perseguimento dei fini dell'Associazione;
  • collaborare attivamente con gli Enti Italiani già operanti nel settore per coordinare, nei limiti del possibile, le proprie iniziative, d'intesa con le competenti Autorità.
In modo piú specifico l'Associazione si propone di promuovere attraverso l'informazione, gli studi di settore, la documentazione e la divulgazione, il consenso necessario ad ottenere una legge organica che regoli e consenta, anche in Italia, l'esercizio del gioco d'azzardo e l'apertura di nuove case da Gioco nei Comuni associati, adoperandosi a far in modo che le future case da gioco siano organizzate e gestite come strutture capaci di sviluppare, ampliare e potenziare l'offerta turistica e culturale delle località in cui operano.

Art.4 (durata)
L'Associazione avrà durata illimitata.

Art.5(soci ed associati)
1) Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci effettivi, i Comuni, con esclusione dei Comuni Capoluogo di Provincia, che sono ritenuti idonei a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, il quale potrà richiedere che l'adesione venga preventivamente approvata, oppure successivamente ratificata, dai rispettivi Consigli Comunali.
Salvo sempre il diritto insindacabile del Consiglio Direttivo in merito all'accoglimento delle domande, potrà di norma essere accolta non piú di una domanda di adesione per le Regioni per le quali non vi sia una rappresentanza fra i soci attuali.
In caso di perdita della qualità di socio, potrà essere ricostituita la rappresentanza regionale.
I soci effettivi, regolarmente ammessi, partecipano all'assemblea ed hanno diritto di voto.
L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo il quale dovrà però demandarla all'approvazione dell'Assemblea se ciò gli venga richiesto da almeno un terzo dei soci effettivi ai quali dovranno essere tempestivamente comunicate tutte le richieste di adesione pervenute.
Essa comporta il versamento di una quota di iscrizione o annuale fissata per l'anno in corso.

La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni;
b) quando, a fronte di messa in mora per il mancato pagamento delle quote, non si provveda entro tre mesi;
c) mancata delibera del Consiglio Comunale interessato;
d) mancata partecipazione a tre assemblee consecutive senza giustificato motivo.
e) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi di contrasto con i principi dell'Associazione contenuti nel presente Statuto.

2) Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di "soci aderenti", a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo: Enti Pubblici o privati, persone giuridiche e persone fisiche che, senza acquisire i diritti e gli obblighi dei soci effettivi, intendono incrementare l'attività dell'Associazione con l'apporto di idee e di lavoro.
Per essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di associati aderenti, gli interessati dovranno indirizzare richiesta scritta al Consiglio Direttivo e versare la quota di iscrizione fissata per l'anno in corso.
La qualifica di associato aderente si perde per dimissioni o per morosità.

Art.6(organi dell'Associazione)
Sono organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea dei soci effettivi;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Comitato di Consulenza (se nominato dall'Assemblea);
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Segretario Generale.

Art. 7 (Assemblea)
Le Assemblee sono: ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per approvare il bilancio e procedere alla nomina dei Consiglieri e dei Revisori dei conti eventualmente cessati.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure un terzo dei soci effettivi lo richieda, per deliberare su argomenti di interesse dell'Associazione, su modifiche dello Statuto, sulla esclusione di soci effettivi, sulla loro ammissione nel caso previsto al precedente articolo 5 e sullo scioglimento dell'Associazione con nomina dei liquidatori e conferimento dei poteri

Art. 8(Consiglio Direttivo)
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da quattro Consiglieri nominati dall'Assemblea ordinaria per la durata di quattro anni.
Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, il numero dei membri del Consiglio Direttivo potrà essere elevato sino a otto piú il Presidente.
Possono essere nominati sino a tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
Per il miglior funzionamento dell'Associazione, il Consiglio ha il potere di predisporre apposito regolamento.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per il raggiungimento dello scopo sociale, sia per l' ordinaria che per la straordinaria amministrazione. Esso delibera a maggioranza, prevalendo, in caso di parità di voti, la deliberazione cui avrà aderito il Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo parteciperà, senza voto, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e il Segretario Generale.

Art. 9(Presidente)
La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente inoltre presiede le Assemblee dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Comitato di consulenza.
Promuove e coordina l'attività dell'Associazione, presenta all'Assemblea la relazione annuale, nonché, i bilanci.
Può adottare provvedimenti d'urgenza riferendone alla prima riunione al Consiglio Direttivo.

Art. 10(Comitato di consulenza)
Il Consiglio Direttivo può farsi assistere da un apposito Comitato di Consulenza, composto da esperti del turismo nei suoi diversi aspetti, nonché da delegati di altri Enti, anche pubblici o della Pubblica Amministrazione, che già operino nel settore.
Esso è permanente e può venire integrato, senza limitazione di numero, su indicazione del Consiglio Direttivo, il quale potrà sostituire direttamente i membri dimissionari del Comitato stesso.

Art. 11(Collegio dei revisori dei conti)
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea dei soci effettivi per quattro anni.
Elegge al proprio interno, nella prima seduta, il Presidente che dura in carica quattro anni. Assolve i compiti previsti dal Codice Civile per i Sindaci delle Società per Azioni e dall'eventuale regolamento dell' Associazione.

Art.12 (Segretario Generale)
Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nella sua prima riunione; ha compiti di preparazione e coordinamento dei lavori del Consiglio direttivo stesso.
Collabora con il Presidente nelle sue funzioni, con particolare riguardo ai rapporti con i Comuni associati, Enti ed Istituzioni. Segue la contabilità, anche dal punto di vista fiscale, dell'associazione e predispone e firma il bilancio che il Presidente, previo parere dei Revisori dei Conti, sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione.

Art.13 (patrimonio)
I mezzi finanziari dell'Associazione sono formati dalle quote di iscrizione o annuali, dai contributi volontari degli associati, dalle sovvenzioni, lasciti e donazioni che perverranno all'Associazione e che il Consiglio Direttivo avrà accettato.
Il Consiglio Direttivo potrà destinare le somme che ritenga eccedenti quelle necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, ad erogazioni di contributi a favore di Enti, Istituzioni e Libere Associazioni Italiane.
In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad Enti che si propongono scopi sociali analoghi a quelli dell'Associazione.

Art.14 (disposizioni finali)
Per quanto non previsto in questo Statuto valgono le norme del Codice Civile per le Associazioni.