Sentenza 6 maggio 1985 – n° 152
La Corte Costituzionale si è pronunciata per la prima volta in materia con sentenza del 6 maggio 1985 n° 152. In tale occasione, nel merito del giudizio di incostituzionalità, l’Anit e i Comuni ad essa aderenti hanno prodotto un proprio atto di intervento con lo scopo di illustrare approfonditamente la questione.
Al punto 6 delle “Considerazioni di Diritto” si legge: «Per altro questa Corte, mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità: sia del tipo di interventi cui è condizionata l’apertura delle case (legge o legge seguita da autorizzazione del Ministero dell’Interno), sia per la diversità dei criteri seguiti (…omissis), sia infine per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi acquisiti nell’esercizio del gioco nei casinò…(omissis). Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l’intero settore… (omissis). Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto nell’ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli 718-722 c.p.), vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto».
Sentenza 22 maggio 2001 – n° 291
Nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. n. 2448 del 22 dicembre 1927 (Provvedimenti a favore del Comune di San Remo), convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125; del R.D.L. n. 201 del 2 marzo 1933 (Provvedimenti a favore del Comune di Campione), convertito in legge 8 maggio 1933, n. 505; del R.D.L. n. 1404 del 16 luglio 1936 (Estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo), convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62; della Legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (Revisione dell’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta) e della legge <> [recte: 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta)] e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania sul ricorso proposto dal Comune di Taormina contro il Ministero dell’interno ed altri, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti
gli atti di costituzione dei Comuni di Taormina, Venezia, Campione d’Italia e San Remo, nonché gli atti di intervento della Regione Valle d’Aosta, dei Comuni di Montecatini Terme, Bagni di Lucca, Anzio, Capri, dell’A.N.I.T. – Associazione Nazionale per l’Incremento Turistico – e del Presidente del Consiglio dei ministri;
Uditi nell’udienza pubblica del 22 maggio 2001
il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
gli avvocati Piero d’Amelio e Paolo Turiano Mantica per il Comune di Taormina; Federico Sorrentino per il Comune di Venezia e per il Comune di San Remo, Ruggero Tumbiolo per il Comune di Campione d’Italia, Gustavo Romanelli per la Regione Valle d’Aosta, Piero d’Amelio per i Comuni di Montecatini Terme, Bagni di Lucca, Anzio, Capri e l’A.N.I.T. e l’Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri…
