La terza sessione penale della Corte di Cassazione ha escluso il reato di esercizio di gioco d’azzardo nel caso in cui un torneo di poker “fisico” (non via internet, cioè) sia organizzato da una società affiliata al Coni. Con una sentenza di qualche giorno fa, che apre spiragli nuovi sulla dibattuta materia dei tornei di poker (chissà perché solo nella versione texas holde’m…), i giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Palermo contro la decisione del Tribunale di revocare il sequestro preventivo di un immobile dove l’Associazione “Double Up”, affiliata al Coni, organizzava partite tornei di poker texano.
Secondo i giudici, tale attività non costituisce gioco d’azzardo, ma attività sportiva come desumibile dal disposto dell’art. 38 della legge n. 248/2006. Le motivazioni risiedono nel fatto che il gioco si basa sul versamento di «una quota d’iscrizione identica per tutti i partecipanti e che costoro non possono utilizzare il proprio denaro per effettuare puntate, ma sono dotati di un monte gettoni di partenza (dal valore puramente nominale) uguale per tutti».
Inoltre, si deve considerare che «lo scopo del gioco è riuscire ad accumulare tutti i gettoni in gioco ed è eliminato il giocatore che vede ridotti a zero i propri gettoni, mentre chi riuscirà a impossessarsi di tutti, o comunque del maggior numero di gettoni degli avversari, sarà il vincitore della partita. E che l’esito della vittoria finale è remunerato, anzitutto, con un punteggio valevole per la graduatoria nazionale dei giocatori di poker sportivo e, in via subordinata, con un premio generalmente in natura e la cui rilevanza, a seconda del numero dei partecipanti, può suscitare anche un obiettivo interesse ma che rimane secondario rispetto al valore della vittoria in sé e al vantaggio che ne conseguono con l’incremento del punteggio personale su base provinciale, regionale e nazionale». Insomma, caratteristiche che non sono proprie di una partita libera, nella quale è maggiormente evidente il concetto di alea.
Quanto al fine di lucro, il Tribunale, che l’ha escluso, si è adeguato alla giurisprudenza della Corte considerando l’esiguità della quota d’iscrizione di 30 euro, la durata del torneo e la consistenza del premio in natura destinato ai primi due classificati: un weekend a Taormina acquistato presso un’agenzia di viaggio in data anteriore al sequestro.
In relazione alla dedotta mancanza di concessione in favore della società affiliata al Coni da parte dell’Aams, va osservato che solo il poker sportivo on line è stato disciplinato dai Monopoli di Stato tramite una serie di normative ed emendamenti che classificano il poker sportivo quale skill game, ovvero gioco di abilità, da esercitare solo in siti autorizzati con precise restrizioni, ma la mancata regolamentazione del poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco.

