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GIOCO D’AZZARDO E GIOCO PUBBLICO, QUAL E’ LA DIFFERENZA?

La capziosità con cui in Italia ci si ostina a distinguere i termini “gioco d’azzardo” e “gioco pubblico” o “lecito” è un po’ il paradigma del paese, un tempo Bel, oggi tristemente avvitato su se stesso e sui suoi sofismi. Le nostre innate capacità speculative, nel tempo dell’economia in salsa teutonica e del pragmatismo etico di retrogusto Bildeberg e Trilaterale, rischiano di non più affascinare ma, piuttosto, di irritare. A meno che, infatti, non si voglia accreditare le istituzioni parlamentari e giurisdizionali del ruolo di difensore d’ufficio delle lobby delle macchinette e dei tagliandi della fortuna, non si capisce come si possa operare una distinzione così improbabile tra gioco d’azzardo – quello praticato nei casinò – e gioco pubblico e lecito – quello disponibile negli esercizi pubblici o via internet. Una scorrettezza, prima che un’alchimia, sul piano giuridico e semantico, che è possibile rinvenire perfino nelle pronunce della Corte Costituzionale (v. ad esempio sentenza 300/2011, pag.6, terzo capoverso).

Entrambi sono autorizzati dallo Stato: entrambi dunque sono pubblici e leciti. Nel primo caso, i casinò, la legittimità è da rinvenire nelle norme emanate durante il periodo fascista, che attribuiscono al ministero dell’Interno l’onere della vigilanza, qualificandosi tali attività come particolarmente sensibili all’infiltrazione criminale e all’ordine pubblico. Nel secondo caso, il regime concessorio cui sono sottoposti i giochi di sorte, “liberalizzati” nel 2006 con il decreto Bersani e incrementati con esemplare  “bipartisanismo” dall’amministrazione Tremonti, è regolato dal ministero delle Finanze attraverso i Monopoli di Stato. Parimenti entrambe le tipologie di gioco sono d’azzardo, in quanto in esse ricorre sia il fine di lucro sia l’alea. Il termine azzardo qualifica infatti l’oggetto dell’attività, appunto una particolare tipologia di gioco, per distinguerla da altre categorie quali i giochi di ruolo, di società, di abilità (scacchi) e via ludendo… Il termine pubblico definisce invece la natura dell’attività, che è pubblica perché regolamentata dallo Stato. La liceità è la logica conseguenza di quest’ultima attribuzione.

Ma perché i termini “pubblico” e “lecito” sono utilizzati solo per i giochi “Bersani”, peraltro gestiti da operatori privati, e non per i giochi da casinò amministrati da società pubbliche controllate da enti locali? Sorvolando sull’ipocrisia che trasuda da questo approccio dogmatico – dietro il quale si annidano prosaici interessi di cassa -, sciogliere questo arcano non è puro esercizio retorico ma è utile a inquadrare in modo corretto una problematica che sta togliendo il sonno agli amministratori pubblici di mezza Italia. La proliferazione incontrollata delle sale gioco sul territorio è oggi uno degli allarmi sociali più evidenti: sia sotto il profilo dell’ordinata convivenza civile, sia per i riflessi etici ed economici, sia infine sotto l’aspetto sanitario. Una normativa organica e “laica” sulla materia, che faccia a meno di artifici linguistici e manicheismi insostenibili, servirebbe a sgombrare le aule dei tribunali amministrativi e civili da contenziosi senza fine (in alcuni casi, come quello delle black slot, anche senza esito positivo per lo Stato), liberando risorse pubbliche, magari da destinare a precisi scopi sociali, e a fare dell’industria dell’intrattenimento un comparto produttivo realmente efficiente e assai più tollerabile dalla comunità dei cittadini.

Gianfranco Bonanno

SALE GIOCO, A CHI SPETTA LA TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO?

Fioccano ormai a ritmo quotidiano le iniziative parlamentari e istituzionali dirette a contenere l’allarmante fenomeno della proliferazione delle sale gioco nel nostro Paese. L’ultima proposta in ordine di tempo è un disegno di legge presentato dal senatore Enrico Musso (in questi giorni impegnato nel ballottaggio a sindaco di Genova), che attribuisce al Comune la potestà autorizzativa circa l’apertura di una sala da gioco. Nel testo, formato da soli tre articoli, si suggerisce inoltre l’opportunità di un regolamento interministeriale che deve essere proposto dal ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e del ministro della Giustizia. Il passaggio non è di poco conto, in quanto tende a riconoscere agli Interni un ruolo di “dominus” (e non solo di mero controllore, quindi) nella complessa disciplina dell’attività di gioco pubblico e dei suoi riflessi sul territorio.

La questione passa infatti attraverso un problema di competenze – tra enti locali e amministrazione centrale -  che una normativa molto “italiana”, approssimativa e confusa cioé, ha generato coinvolgendo in storie senza fine tribunali amministrativi e altri organi giurisdizionali, peraltro non tutti concordi nell’interpretazione delle disposizioni di legge, in particolare in materia di ordine pubblico. Una recente circolare del ministro dell’Interno ha cercato di chiarire gli ambiti di intervento delle autorità locali in proposito, ribadendo il principio che ciò che richiede autorizzazione comunale (nel caso specifico l’art. 86 del Tulps) può essere interdetto dalla normativa locale, mentre le attività subordinate alla licenza del Questore (art. 88 Tulps) possono essere sottoposte solo a restrizioni derivanti da leggi statali e da prescrizioni di polizia attinenti la salvaguardia dell’ordine pubblico.

Tuttavia, proprio in tema di ordine pubblico, la Corte costituzionale si era pronunciata (n.300/2011) intervenendo in un conflitto di competenza legislativa tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano, che aveva adottato misure limitative circa l’ubicazione e gli orari di apertura della sale. La Consulta, pur riaffermando la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, rigettò il ricorso della Presidenza del Consiglio rilevando che i provvedimenti dell’ente autonomo erano diretti non tanto al contrasto della turbativa dell’ordine pubblico, quanto alla prevenzione «delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti». Un distinguo che circoscrive la stessa nozione di “ordine pubblico”, ovvero di quegli «interessi pubblici primari» che non confliggono con «gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile». Con la conseguenza che «diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l’affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività».

Nella patria del busillis è evidente che tale situazione è soprattutto frutto dell’assenza di una previsione normativa organica, invocata da più tempo e da ogni parte. Il prossimo 31 maggio, a Firenze, Anci Toscana organizza un seminario – “Giochi Pubblici ed Enti locali” – rivolto agli amministratori pubblici, con l’obiettivo di fornire un contributo di chiarezza su questo tema. Anche l’Anit farà parte del gruppo di relatori, con un intervento proprio sui cosiddetti «ambienti dedicati» introdotti tre anni fa con la Legge Abruzzo.

Gianfranco Bonanno

INDAGINE SUI VIZI DEGLI ITALIANI, IN ARRIVO IL QUESTIONARIO SU DROGHE, ALCOL E GIOCO

Quanto giocano gli italiani? E soprattutto che opinione hanno di chi gioca? Per rispondere a queste domande il governo Monti ha deciso di ricorrere ad un questionario che mira a «studiare le abitudini e gli stili di vita della popolazione italiana e a valutare l’eventuale consumo di alcune sostanze potenzialmente nocive». Una mappa del vizio in cui, accanto ad alcol e droghe, non poteva mancare il gioco d’azzardo.
 L’iniziativa, di tenore “tecnicamente moraleggiante”, parte da una lettera timbrata dalla presidenza del Consiglio (Monti Mario) e dal ministero della Salute (Balduzzi Renato) in consegna in questi giorni nella case del Belpaese. Nella missiva si legge anche che si tratta di un questionario realizzato in 25 paesi membri della Comunità Europea, il che vuol dire che non tutti sono stati concordi nell’adottare tale metodo di valutazione, al di là del diritto alla privacy comunque garantito dall’anonimato delle risposte.

La prima pagina è dedicata al quadro A con una serie di informazioni generali: titolo di studio, attività svolta, ecc. Col quadro B si sposta l’attenzione sulla «pratica regolare di attività fisica» e «sull’impiego del tempo libero», mentre col B5 si sale di livello: «se alla domanda precedente ha risposto “assisto ad eventi musicali”, ha mai partecipato a un rave party?». Quindi si passa direttamente al capitolo tabacco (quadro C) e via peccando all’alcol, ai farmaci, ecc. Si approda finalmente alla sezione H interamente dedicata ai giochi. La domanda è: «quante volte ha giocato ad uno o più dei seguenti giochi negli ultimi 12 mesi?». Nell’elenco compaiono nell’ordine: gratta e vinci, scommesse (in agenzia e internet), videopoker (ma non erano stati banditi…?), bingo, scommesse ippiche, giochi online in denaro, giochi al casinò, giochi di carte con denaro, superenalotto, lotto, totocalcio. 
Si conclude con l’invito a fornire la propria opinione  su quanto queste pratiche siano pericolose per la salute.

Gianfranco Bonanno